Il cliente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per scritto all’intermediario o all’impresa preponente.
Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, il cliente può rivolgersi all’IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 – 00187, Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o dall’impresa. Il contraente ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.
In relazione al contratto proposto la procedura e la modalità di presentazione o inoltro dei reclami è la seguente:
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale potranno essere inoltrati per iscritto all’Intermediario ABM Assicurazioni S.r.l – Ufficio Reclami – Via Fradeletto, 29/B/3 30173 Mestre Venezia – Pec: abm@pec.abmassicurazioni.it o alle Imprese a cui è riferito il contratto e più precisamente:
□ ZURICH INSURANCE EUROPE AG □ ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia – Ufficio Gestione Reclami – Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano Fax: 02/2662.2243 E-mail: reclami@zurich.it – Pec: reclami@pec.zurich.it Sito internet: http://www.zurich.it/services/segnalazioni-e-reclami.htm
□ TUA ASSICURAZIONI S.p.A. Servizio Clienti Piazza Tre Torri, 3 20145 Milano Pec: tuaassicurazioni@pec.it Email : reclami@tuaassicurazioni.it
□ UCA – ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A. – Ufficio Reclami – Piazza San Carlo, 161 – Palazzo Villa – 10123 Torino, tel. n. 011/0920641 – Fax n. 011/19835740, Email: reclami@ucaspa.com Pec: reclamiuca@legalmail.it
□ HDI Assicurazioni S.P.A. Reclami e Procedure Speciali – Piazza Marconi, 25 00144 Roma – Fax. 06.42103583 – E-mail: reclami@hdia.it – Pec: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it
□ GAMALIFE COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA, S.A. – Ufficio Gestione Reclami – Via Benigno Crespi, 23 20159 Milano – E-mail: reclami@gamalife.it – Pec: gamalife.reclami@pec.it
Qualora l’esponente non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’Impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi:
- all’IVASS – Servizio Tutela del Consumatore – divisione Gestione Reclami, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’impresa, inoltrando l’apposito modulo disponibile sul sito www.ivass.it, attraverso i seguenti canali, via posta: IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, via fax: 06.42133206, via PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it
- all’arbitrato, qualora sia espressamente previsto dalle Condizioni di polizza.
- alla conciliazione paritetica, in base all’accordo del 19 marzo 2012 tra Ania e Associazioni dei consumatori per la conciliazione delle controversie inerenti alla gestione dei sinistri RCAuto tra imprese assicuratrici e consumatori, per i quali sinistri: 1)la richiesta di risarcimento non supera i 15.000 euro, 2)il consumatore non abbia già incaricato altri soggetti a rappresentarlo, 3)c’è assenza di risposta da parte dell’Impresa, o diniego al risarcimento, o offerta accettata solamente a titolo di acconto. Per accedere a tale procedura è necessario rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema.
In ogni caso i reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione dell’Impresa e dell’eventuale soggetto di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; copia del Reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Si ricorda che permane la facoltà di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, nel qual caso è fatto obbligo ricorrere in via preliminare:
- alla negoziazione assistita, ai sensi della legge n.162/2014, tramite l’assistenza di uno o più avvocati, in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti.
- alla Mediazione, così come disposto dal D.Lgs. 28/2010, modificato dall’art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013 n.69, il quale prevede l’obbligo di esperire il procedimento di mediazione civile in materia di responsabilità medica e sanitaria e per tutti i contratti assicurativi (ad esclusione del risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti), L’istanza di mediazione dovrà essere presentata ai sensi dell’art. 4, con l’assistenza del proprio avvocato, presso un organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia previsti dall’art. 16 del citato decreto.